Giurisprudenza

IL GIUDICE PUO’ DECIDERE DI ONERARE IL CREDITORE OPPOSTO DELL’ AVVIO DELLA MEDIAZIONE

Il Tribunale di Pavia, con un’articolata ordinanza, si discosta dall’orientamento della Cassazione e pone a carico del creditore opposto l’onere processuale di introdurre la mediazione delegata.
Secondo il Giudice, infatti, bisogna distinguere il caso in cui al decreto opposto sia stata concessa la provvisoria esecutorietà – e allora la mediazione dovrà essere introdotta dall’opponente- dal diverso caso in cui la provvisoria esecutorietà sia stata negata: nel qual caso l’onere può essere posto dal Giudice a carico del creditore opposto.

allegato testo ordinanza Trib. Pavia 09.03.2017

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