Convegno

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI FASE PRECONTENZIOSA ED ASPETTI PROCESSUALI

COMMISSIONE TRIBUTARIA  REGIONALE  DEL PIEMONTE         ORDINE AVVOCATI TORINO           COMMISSIONE SCIENTIFICA

SOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE FISCALI

FASE PRECONTENZIOSA ED ASPETTI PROCESSUALI

Torino, 11 aprile 2018   Ore 14,30 – 19,30

Circolo Ufficiali Comando Militare Esercito Piemonte

Corso Vinzaglio n. 6

Presiede Prof. Avv. Ivo Caraccioli

Avvocato in Torino, già Ordinario di Diritto Penale all’Università di Torino e Presidente d’Onore del Centro Diritto Penale Tributario

Modera Dott. Prof. a c. Giuseppe Galla

Consulente e Presidente del Comitato

Scientifico del Centro di Diritto Penale

Tributario

Ore 14,00-14,30-Iscrizioni Partecipanti

Saluti:

-Avv. Giuliana Passero –Presidente Commissione Concorsi e Nomine

Consiglio di Presidenza della Giustizia Tributaria

Avv. Antonio Caputo –Giudice Tributario

-ConsigliereFondazione Aequitas adr Torino

Parte prima

Giuseppe GALLA-

LE APORIE DEL CONTRADDITTORIO PREVENTIVO.IL DIRITTO AL SILENZIO DEL CONTRIBUENTE

Giovanni Achille SANZÒ-Direttore Regionale del Piemonte Agenzia Entrate

LA COMPLIANCE FISCALE,COLLABORAZIONE ED AFFIDABILITÀ.

Gabriele BONAVITACOLA –Capo Ufficio Grandi ContribuentiDirezione Regionale del Piemonte Agenzia Entrate

LE PROCEDURE DI DEFLAZIONE DEL CONTENZIOSO TRIBUTARIO:L’ACCERTAMENTO CON ADESIONE E LA CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Stefano BETTI–Avvocato in Genova e Presidente Assomastertributario

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA

***Pausa Caffè***

Vittorio GARINO–Presidente Commissione Tributaria Regionale del Piemonte

Socio del Centro Diritto Penale Tributario e Membrodel Comitato

Scientifico

LA GIURISDIZIONE E ILPROCESSO TRIBUTARIO,CRITICITÀ E PROSPETTIVE DI RIFORMA

Fabio CAGNOLA–Avvocato in Milano e Socio del Centro di Diritto Penale Tributario

RAPPORTI TRA PROCESSOTRIBUTARIO E PROCESSO PENALE PER I REATI PREVISTI DAL DECRETO 74/2000:RECIPROCA AUTONOMIAO RECIPROCHE INTERFERENZE?

Lorenzo IMPERATO–Avvocato in Torino e Presidente Vicario del Centro di Diritto Penale Tributario

LA DUPLICE SANZIONE NEI CONFRONTI DEL MEDESIMO SOGGETTO PER LA STESSA CONDOTTA:IL NE BIS IN IDEMNELLA PIÙ RECENTE EVOLUZIONE GIURISPRUDENZIALE

Conclusioni

Mario GARAVOGLIA–Avvocato in Torino e Presidente del Centro di Diritto Penale Tributario

Pierpaolo RIVELLO–Presidente CommissioneTributariaProvincialedi Cuneoe Docente presso la S.U.I.S.S.

***Chiusura Lavori e Rinfresco*

SALUTO

Avv.Antonio Caputo, Consigliere Fondazione Aequitas ADR, Giudice tributario

Signore e Signori, buon giorno.

Sono particolarmente lieto di partecipare a questo Convegno , onorato di portare il saluto di quel vasto mondo culturale e professionale che da lustri si occupa di mediazione , negoziazione assistita e giustizia alternativa, ovvero degli strumenti non giurisdizionali finalizzati alla definizione dei conflitti , anche in qualita’ di fondatore di Aequitasadr, organismo di mediazione e ente formatore accreditato dal Ministero della Giustizia

L’istituto della mediazione che ha fatto capolino anche in ambito tributario con la c.d. manovra correttiva del 2011, commi 9-11 DL 67/2011 convertito in legge 111/2011 attraverso l’aggiunta nel Dlgs 546/1992 del nuovo art,17 bis novellato di recente dal D.L. n. 50/2017, entrato in vigore il 24 aprile scorso che ha esteso l’applicazione dell’istituto del reclamo-mediazione alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro

mira a soddisfare l’interesse generale sotto un duplice profilo, da un lato di evitare il sovraccarico dell’apparato giudiziario e, dall’altro, di favorire la composizione delle liti assicurando alle situazioni sostanziali un soddisfacimento più immediato rispetto a quello conseguibile attraverso il processo

Il tema del rapporto tra Amministrazione finanziaria e contribuente, da sempre al centro di attenzioni e dibattiti, negli ultimi tempi si è arricchito di spunti innovativi che sembrano prendere le distanze dalle tradizionali posizioni antitetiche per valorizzare nuove dinamiche nella valutazione di interessi non necessariamente contrapposti e spesso convergenti.

 

Negli ambienti della stessa Amministrazione prende sempre più consistenza l’idea che le misure di contrasto dell’evasione e delle frodi tributarie possano trovare rinnovata efficacia grazie al dialogo e alla collaborazione reciproca con i contribuenti. L’obiettivo è quello di incentivare la compliance fiscale, intesa quale adempimento spontaneo alle obbligazioni tributarie, con conseguente riduzione dei rinvii, tuttora copiosi, alla fase contenziosa.

A dicembre 2017, il nostro Presidente della Commissione regionale del Piemonte trasmetteva ai giudici una importante nota del Procuratore regionale della Corte dei Conti ,il quale sollecitava adeguate riflessioni perche’ le sentenze tributarie , in analogia a quanto disposto sempre piu’ frequentemente dal giudice amministrativo , ove intercettino , naturalmente per la parte e nei limiti della propria competenza oggettiva , vicende che possano configurare ipotesi di pretese impositive temerarie in quanto connotate da evidente malafede o colpa grave, dispongano la trasmissione degli atti alla Procura regionale per le valutazioni di competenza in merito alla promuovibilita’ dell’azione di responsabilita’.

A tal fine la fase temporale precontenzioso puo’ apparire molto importante , nel senso di favorire provvedimenti correttivi e di opportuna e tempestiva autotutela , in definitiva di mediazione sostanziale che sempre presupponga in pieno ed effettivo, preliminare contraddittorio..

Più che insistere sull’obbligo del contraddittorio che ormai trova applicazione pressoché generalizzata, ove si escludano gli accertamenti automatizzati, credo sia più importante soffermarsi sull’effettività del contraddittorio.

È un argomento che spesse volte trova impreparata l’A.F., nonostante le ripetute dichiarazioni di apertura al dialogo. Non basta sedersi su di un tavolo. Occorre saper dialogare, ascoltare e valutare le ragioni del contribuente, assumersi le responsabilità di una decisione (che non sia preconcetta e tendenzialmente negativa).

Significativi passi avanti in questa direzione sono stati fatti con la gestione della mediazione tributaria. In questo caso l’effettività e proficuità del contraddittorio sono state favorite dalla prospettazione formale (nel ricorso) delle ragioni del contribuente (le stesse ragioni che, se non accolte dall’AF in mediazione, verrebbero accolte dal giudice con condanna rafforzata alle spese di lite).

 D’altronde , l’effettività del contraddittorio implica l’obbligo di esplicitare nell’avviso di accertamento i motivi che hanno indotto l’AF a disattendere le ragioni del contribuente*.

 In mancanza, l’accertamento è annullabile per carenza di motivazione. Come dire che l’attivazione di un dialogo apparente non soddisfa l’obbligo del contraddittorio.

 *cfr., in tal senso Cass. civ., ss.uu., 18 dicembre 2009, nn2663526636, 26637

Nel 2012, in un mio scritto pubblicato da Giuffre’ sulla mediazione tributaria , intitolato “Mediazione e fisco, un matrimonio che si ha da fare”, anche sulla scorta della importante e appassionante esperienza derivante dall’attivita’ di Difensore civico regionale, Ombudsman, e presidente del coordinamento italiano dei Difensori civici regionali e delle province autonome, istituzionalmente impegnato sul fronte del rapporto tra cittadino e Amministrazioni , mi domandavo se si possa parlare di mediazione vera .

Affermando che l’interrogativo è d’obbligo e che la risposta, pur necessaria, e’ interlocutoria,che qualche spiraglio si e’ aperto ed altre aperture si intravvedono, condizionate dalle buone prassi che le parti interessate dal contenzioso fiscale vorranno praticare e, ulteriormente, da possibili future norme indotte dalle stesse prassi, capaci di conferire indipendenza e terzieta’ al “mediatore” .

Concludevo e concludo con l’auspicio che vengano unificate sotto il profilo procedimentale e dei principi le buone prassi e le esperienze , anche in ambito internazionale, della mediazione , da estendere a tutti i rapporti tra amministrazioni e utenti e cittadini e che la mediazione tributaria , opportunamente applicata e in ipotesi anche integrata sul terreno normativo, possa sempre piu’ diventare nell’esperienza un’arma in piu’ a disposizione dei cittadini-contribuenti e della stessa Amministrazione finanziaria e non gia’ un inutile ostacolo burocratico.

Strumento giustiziale e non di mera deflazione

Anche per recuperare e rafforzare il rapporto di fiducia con l’Amministrazione finanziaria.

Perche’ cio’ avvenga, occorre che il cittadino percepisca, utilizzi e possa verificare con mano che si e’ in presenza non di inutile doppione, non di strumento ideato solo per scoraggiare chi vanti un diritto o ancor peggio per fare cassa

Deve trattarsi di uno strumento di equita’ sostanziale, di mediazione vera.

Per essere tale, non pare sufficiente la pur meritoria attivita’ di un secondo Ufficio tributario, contiguo a quello che emano’ l’atto contestato .

E comunque occorre prendere atto con soddisfazione del positivo impatto della novella, rappresentato dai numeri:

L’ultimo rapporto trimestrale sullo stato del contenzioso tributario (periodo ottobre – dicembre 2016) censito dal MEF, conferma una riduzione complessiva delle liti rispetto al 2015, pari al 8,39%. In particolare, il contenzioso contro l’AE si riduce del 19,44% (-9.817 ricorsi), quello contro gli Enti Territoriali del 22,84% (-7.104 ricorsi), quello contro l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli del 31,61% (-404 ricorsi) e quello contro altri Enti del 3,36% (-526 ricorsi). La riduzione è attribuibile alla nuova disciplina dell’art. 17-bis attuata con la riforma di cui al D.lgs. n. 156/2015. 
Si comprende bene come l’innalzamento della soglia a cinquantamila euro possa contribuire a ridurre ulteriormente il ricorso al giudice tributario

Un fantasma tuttavia continua ad aggirarsi intorno alla novella, scrivevo e ribadisco, alludendo al terzo Mediatore che come recita l’art.1 del D.lgs.4 marzo 2010 n. 28, svolga , quale “terzo imparziale” attivita’ di assistenza a favore delle parti, finalizzata “sia nella ricerca di un accordo amichevole per la composizione di una controversia, sia nella formulazione di una proposta per la risoluzione della stessa”.

Aequitas sta attivando percorsi formativi e culturali intorno al concetto e alla pratica di mediazione in ambito amministrativo e a tal fine questo Convegno e’ un’occasione preziosa di aggiornamento professionale , di riflessione e dialogo interattivo e proattivo.

Vi ringrazio e auguro buon lavoro.

Avv.Antonio Caputo

Ri-mediamo. Insieme.

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